STATUTO

Allegato a)                            

                                            STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE  

Art. 1 – Denominazione.     

1) Viene costituito, con sede presso il Presidente in carica, una Associazione denominata G.A.A.P. (Gruppo Avicoltori Amatoriali Piemontesi)

2) L’Associazione G.A.A.P. ha durata illimitata.

3) Il trasferimento della sede non comporterà modifica statutaria.

Art. 2 – Attività

L’Associazione G.A.A.P. persegue esclusivamente finalità di tutela e valorizzazione delle razze avicole e, per tramite dei singoli allevatori soci, di diffondere, anche con la pubblicazione di riviste e/o altro materiale divulgativo, i sistemi del loro corretto allevamento, sia a scopo ornamentale che espositivo, selezionando queste razze in base agli standard italiani ed in futuro a quelli europei attualmente in corso di definizione; si interessa, quindi, della loro protezione e dei connessi problemi ecologico – ambientali. L’Associazione G.A.A.P. si presta a promuovere manifestazioni a carattere divulgativo quali mostre o concorsi. Di compiere ogni altro atto utile al raggiungimento delle finalità statutarie e cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale operano nella tutela e valorizzazione delta natura e dell’ambiente. Nello specifico a dare il proprio contributo per la valorizzazione delle razze avicole autoctone piemontesi sul territorio, dando priorità e collaborazione al comune di Saluzzo.

Art. 3 – Soci

Possono divenire soci della Associazione G.A.A.P. tutti coloro che ne condividano le finalità. I soci allevatori, per poter partecipare a manifestazioni riconosciute da AIAO, devono essere, regolarmente e tassativamente, tesserati con la stessa. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa stabilita di anno in anno dall’Assemblea dei soci. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo e non sono trasmissibili. Coloro che vogliono divenire associati devono farne richiesta al Consiglio Direttivo indicando il domicilio cui devono essergli inviate le comunicazioni, allegando dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme e degli obblighi relativi, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative l’ammissione è deliberata a scrutinio palese ed a maggioranza di voti del Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data di deliberazione. Tutti i soci cessano di appartenere all’Associazione G.A.A.P. per dimissioni, per scioglimento dell’ Associazione, per non aver effettuato il versamento della quota associativa per un anno, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata e per violazione delle norme etiche o statutarie. Il manifestato recesso ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota annuale già versata. I soci espulsi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo alla successiva Assemblea dei soci. L’apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata. Le modalità associative garantiscono l’effettività del rapporto, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati hanno diritto al voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi. Tutti gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative e i contributi nell’ammontare fissato dall’Assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 4 – Organi federali

Sono organi dell’Associazione G.A.A.P. i Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei revisori dei Conti. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 5 – Assemblea

1) L’Assemblea è costituita da tutti i soci.

2) Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno, e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3) Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o e-mail).

4) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci, in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni. dalla convocazione.

5) In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, o dei voti e deliberà sempre a maggioranza semplice.

6) Per le delibere concernenti le modifiche dello statuto o per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato e delle leggi statutarie, sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

7) Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

8) Nessun membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori può essere portatore di delega di altro socio.

9) L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  • Eleggere i membri del Consiglio Direttivo.
    • Eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti.
    • Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio.
    • Approvare il bilancio preventivo e consuntivo.
    • Approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto.
    • Deliberare in merito ai provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio nei confronti dei soci.
    • Stabilire l’ammontare della quota sociale.

10) Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Art. 6 – Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 9 membri. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2) Possono essere eletti alla carica di consigliere tutti i tesserati.

3) La carica di consigliere è incompatibile con quella di revisore dei conti.

4) Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

5) Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).

6) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 5, alla convocazione entro 12 giorni, dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni, dalla convocazione.

7) In prima convocazione il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri, in seconda convocazione è regolarmente costituito con qualsiasi numero di consiglieri presenti. Non è prevista la partecipazione per delega.

8) Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un voto ed in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale quello del Presidente.

9) Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica ed il Consiglio potrà provvedere, alla prima riunione utile, in ordine alla sua sostituzione. Il nuovo membro rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

10) Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

  • Eleggere il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.
    • Nominare il Segretario.
    • Fissare le norme per il funzionamento dell’ Associazione.
    • Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci consuntivo e preventivo annuali.
    • Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’ Assemblea provvedendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa.
    • Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci.
    • Ratificare nella prima seduta utile, provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
    • Amministrare le sanzioni disciplinari ai soci tesserati.
    • La gestione economico-finanziaria dell’ Associazione.

Art. 7 – Il Presidente

1) Il Presidente che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2) Esso: cessa dalla carica qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti Art.5 comma 4 e Art.6 comma 6.

3) Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

4) In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte in ordine dal Vice Presidente, un consigliere in ordine di età.

Art. 8 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
• Provvedere alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci.
• Provvedere al disbrigo della corrispondenza.
• È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali. Predisporre lo schema di progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di Novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di Marzo
• Provvedere alla tenuta dei registi e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.
• Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni a del Consiglio.

Art. 9 – Collegio dei revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo renda necessario. È composto da uno a tre membri, con idonea capacità professionale, anche se non tesserati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della presentazione del bilancio consuntivo.

Art. 10 — Durata delle cariche

1) Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2) Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 11 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività.

  • Quote associative e contributi soci.
    • Sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o stranieri.
    • Erogazioni liberali da parte di società, enti, persone fisiche che intendono sostenere l’attività rimborsi derivanti da convenzioni.
    • Eventuali entrate per i servizi prestati dall’Associazione.
    • Eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
    • Donazioni, lasciti e rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.

Art. 12 – Quota sociale

1) La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’Assemblea dei soci. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2) I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori ed i loro tesserati non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 13 – Bilancio o rendiconto

1) Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
2) Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciati ricevuti.

3) L’esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.